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Nella seduta del 5 novembre 2014 il Senato ha approvato il decreto Sblocca Italia. Assieme alle molte norme ampiamente discusse sui giornali è passata anche la riforma delle grandi locazioni non abitative, già anticipata da R&F, sia su questo sito che sulla rivista in distribuzione in questi giorni. Lo Sblocca Italia ora è legge e se ne attende la pubblicazione in Gazzetta.

Il testo prevede che le parti possano derogare alla disciplina protettiva del conduttore prevista dalla 392/78 per locazioni con canone annuo superiore a 250mila Euro, e pertanto durata minima, rinnovo automatico, prelazioni, recesso per gravi motivi, indennità a fine locazione, indicizzazione del canone e trasferibilità con ramo di azienda.

La riforma attiene a tutte le locazioni non abitative e pertanto punti vendita, centri commerciali, ma anche showroom, hotel, poli logistici ed uffici.

Le grandi proprietà si aspettano molto da questa riforma che non si disapplica in toto la legge 392/78, ma dà alle parti la possibilità di derogarvi, cosa sino ad ora vietata, pena la nullità delle disposizioni in deroga. In particolare la possibilità di pattuire durate inferiori e canoni crescenti avrà un sicuro effetto sul mercato delle locazioni commerciali, impattando anche sulle prassi utilizzate per assicurarsi le location (ivi invlusi gli accordi di escomio con corresponsione di buone entrate ai conduttori uscenti).

Di seguito il testo della norma:

1. All’articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia
pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.

Avv. Alessandro Barzaghi

Cocuzza & Associati – Studio legale
www.cocuzzaeassociati.it
abarzaghi@cocuzzaeassociati.it