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Lo scorso 24 ottobre sono entrate in vigore alcune disposizioni del c.d. “Decreto Cresci Italia” (D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) destinate ad avere un impatto importante nelle transazioni commerciali fra imprese ed in particolar modo nei rapporti contrattuali fra imprese della filiera agro-alimentare.

E’ stato infatti previsto l’obbligo della forma scritta dei contratti che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli ed alimentari e sono stati stabiliti precisi termini di pagamento. In aggiunta, sono stati introdotti alcuni principi di “buone pratiche commerciali” destinati ad avere una più generale applicazione, cui devono improntarsi tutte le transazioni  commerciali fra imprese, sia che abbiano ad oggetto generi alimentari che non alimentari. Ma veniamo al contenuto delle nuove disposizioni.

Con riferimento ai contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari l’articolo 62 del Decreto Cresci Italia prevede che essi devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità: viene inoltre precisato che il contratto deve necessariamente prevedere la durata, la quantità e le caratteristiche dei prodotti venduti. Il termine entro il quale deve avvenire il pagamento dei prodotti non può essere stabilito liberamente dalle parti: infatti i beni deteriorabili devono essere pagati entro 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Tale termine è esteso a 60 giorni per i beni non deteriorabili. Inoltre, con riferimento più in generale alle transazioni commerciali aventi ad
oggetto beni e servizi, ivi compresi i prodotti agricoli ed alimentari, è previsto che esse non possono:

– imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, vendita o altre condizioni ingiustificatamente gravose;
– applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
– subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
– conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
– adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di
approvvigionamento.

Si tratta di una normativa innovativa che mira sostanzialmente ad incanalare la libertà contrattuale delle parti entro principi correttezza e di equilibrio sia in fase di conclusione
che in fase di esecuzione dei contratti. Al fine di facilitare la comprensione di tali disposizioni il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto
con il Ministero dello Sviluppo Economico, hanno adottato un decreto attuativo nel quale, tra le altre cose, sono contenute alcune esemplificazioni dei suddetti principi.

Sono inoltre previste sanzioni per il mancato rispetto della forma scritta dei contratti aventi ad oggetto la cessione di beni agricoli ed alimentari e per il mancato rispetto dei relativi termini di pagamento. Più precisamente, l’assenza della forma scritta è punita con una sanzione compresa tra Euro 516,00 ed Euro 20.000,00; il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta una sanzione compresa tra Euro 500,00 ed Euro 500.000,00, oltre
al pagamento di interessi moratori a favore della parte adempiente in misura pari a circa il 10% annuo.

In aggiunta, qualora la transazione commerciale non rispetti i principi di buone pratiche commerciali, la parte inadempiente è passibile di una sanzione compresa tra Euro 516,00 e Euro 3.000,00 Euro. L’ente preposto all’irrogazione delle suddette sanzioni è l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato. Per garantire un adeguato controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni sopra riportate l’Autorità potrà avvalersi del
supporto operativo della Guardia di Finanzia.

Infine, si segnala che il requisito della forma scritta dei contratti si intende soddisfatto se gli elementi essenziali sopra riportati (vale a dire, la durata, la quantità e le caratteristiche dei prodotti venduti) sono contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini fra le parti, nonché nei documenti di trasporto o di consegna o nelle fatture.

A cura dello Studio Legale Cocuzza & Associati di Milano

Avv. Giulia Comparini

Per informazioni e quesiti gli

Avvocati Giulia Comparini gcomparini@cocuzzaeassociati.it

e Alessandro Barzaghi abarzaghi@cocuzzaeassociati.it saranno lieti di rispondervi.